Spesso assisto imprenditori che hanno problemi di insoluti o problemi nei rapporti contrattuali con clienti o fornitori.

La prima cosa che gli chiedo e di fornirmi la documentazione attestante il rapporto contrattuale e quindi l’origine del credito.

A questa richiesta loro mi esibiscono la fattura.

Ma la fattura non è un contratto!!!! E quindi non costituisce di per sé la prova dell’esistenza del rapporto contrattuale e del credito. Spesso la fattura non basta.

Che cos’è la fattura.

La fattura è il documento fiscale obbligatorio che viene redatto dal venditore, titolare di Partita Iva, per comprovare l’avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi e il diritto a riscuoterne il prezzo. Tutti i titolari di Partita Iva devono emettere fattura quando vendono un bene o prestano un servizio, a seconda dell’attività svolta. Ci sono tuttavia alcune esenzioni, per alcune tipologie di venditori (es. commercianti al dettaglio, agricoltori per beni di propria produzione) per i quali, se non è espressamente richiesto dal cliente al momento di effettuazione dell’operazione, si è esonerati dall’obbligo di emettere la fattura. Questi operatori hanno però l’obbligo di rilasciare al cliente altri documenti che servono al controllo fiscale, quali la ricevuta fiscale e lo scontrino fiscale.

La fattura non è un contratto

Si pensa normalmente che la fattura possa valere come prova di un rapporto obbligatorio tra le parti, alla pari di un contratto, tuttavia le cose non stanno proprio così.

La giurisprudenza, in passato, si è più volte espressa sul tema della natura e del valore di prova della fattura commerciale, specificando che essa consiste nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti riguardanti un rapporto già costituto, pertanto in caso di contestazione del rapporto tra le parti, la fattura stessa non costituisce un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma viene considerata un mero indizio (così si esprime ad esempio la Corte di Cassazione con la sentenza n° 299 del il 12/01/2016).

Se dunque una parte contesta un credito quale risultante da una fattura commerciale, l’altra parte deve fornire al Giudice la prova dell’esatto ammontare del suo credito, dimostrando, quando ad esempio si tratti di merce, l’avvenuta fornitura.

Normalmente la fattura, che contiene la descrizione del materiale fornito, è sottoscritta dal debitore che quel materiale ha ricevuto.

In assenza di contestazione, quindi, il valore indiziario della fattura è trasformato, per così dire, in valore di prova legale del credito.

La natura di atto unilaterale della fattura commerciale impedisce che con la semplice sua trasmissione alla controparte, questa possa ritenersi validamente costituita in mora, occorrendo una formale richiesta di pagamento.

Questo non impedisce però che la fattura possa fondare la richiesta di decreto ingiuntivo di pagamento.

I registri delle fatture possono costituire, ai sensi dell’art. 634 II° comma cpc, idonea prova scritta per la emissione del decreto ingiuntivo, con riferimento non solo ai crediti relativi alla somministrazione di merci ma anche a quelli relativi a prestazioni di servizi.

Con la sentenza n. 11736 del 15 maggio 2018, La Suprema Corte di Cassazione, confermando quanto già asserito dalla giurisprudenza di merito, si è di recente pronunciata sulla validità della fattura quale elemento probatorio in caso di rapporto contrattuale non contestato.

Elemento centrale, più volte ribadito dalla Corte quale condizione necessaria affinché la fattura possa assumere valenza di piena prova, rimane il fatto che il rapporto contrattuale non sia messo in discussione, poiché in caso contrario la valenza probatoria della fattura a priori sarebbe senz’altro da ritenersi esclusa.

Quindi se l’altra parte contesta anche solo minimamente l’origine del credito o semplicemente il suo ammontare, per la controparte che richiede il credito non sarà sufficiente la fattura per dimostrare la fondatezza della sua richiesta.

Recentissimamente, (Cass. civ., sez. II, 21 Ottobre 2019, n. 26801) è stato stabilito che la fattura commerciale costituisce piena prova dell’esistenza di un corrispondente contratto tra le parti ove accettata, anche tacitamente, dal contraente destinatario della prestazione che ne costituisce oggetto.

Con l’annotazione delle fatture passive nei propri registri, parte debitrice ammette l’esistenza del rapporto obbligatorio fondamentale e dunque del proprio debito verso parte ricorrente.

Tale atto presenta, ai sensi dell’art. 2720 c.c., un’efficacia probatoria piena delle dichiarazioni in esso contenute.

 

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