In questo articolo passiamo in rassegna le diverse tipologie di Società di capitali (art. 2325 e seguenti del c.c.):
la Società a responsabilità limitata
la Società per azioni
la Società in accomandita per azioni.
Un tempo soleva dirsi in diritto commerciale che le Società di capitali fossero forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei diversi settori produttivi. In realtà oggi le società di capitali, specialmente la società a responsabilità limitata (S.r.l.) viene utilizzata anche nella gestione di attività di impresa di piccole dimensioni. Sono definite “società di capitali” perché in esse l’elemento del capitale è prevalente da un punto di vista concettuale e normativo rispetto all’elemento soggettivo dai soci.
La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda dello specifico tipo di società.
Le caratteristiche principali delle società di capitali sono:
- personalità giuridicae autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltanto con il suo patrimonio). Fanno eccezione le Società in accomandita per azioni, dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente.
- responsabilità limitatadei soci per le obbligazioni sociali: i soci rispondono per le obbligazioni assunte dalla società nei limiti delle azioni o quote sottoscritte; in caso di insolvenza della società i creditori non possono rivalersi sul patrimonio personale dei singoli soci. Un’eccezione a questo principio si verifica quando il socio firma delle fideiussioni a garanzia di prestiti alla società: in quel caso il creditore può rivalersi sul patrimonio personale del socio-fideiussore, come ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7139 del 2018.
- potere di amministrazione svincolato dalla qualità di socio: il socio può solo esercitare funzioni di controllo e di partecipazione ad utili e perdite e contribuire, con il suo voto proporzionale alle azioni/quote possedute, a scegliere gli amministratori.
La Società per azioni è il prototipo delle società di capitali e costituisce il principale modello di società commerciale più idonea ai grandi investimenti.
Il capitale è frazionato in azioni, che rappresentano unità dello stesso e tutti i soci sono responsabili limitatamente a ciò che hanno conferito. La società, infatti, fa fronte alle spese e ai debiti solo con il proprio patrimonio, ossia con il proprio capitale ed in generale con le proprie risorse economiche, per cui i soci non sono tenuti a pagare i debiti con i propri beni personali.
In caso di difficoltà economiche e quindi di “insolvenza”, la società può fallire, ma i soci non falliscono e perdono solo il valore delle proprie azioni.
All’interno della Società per azioni coesistono tre organi: l’assemblea degli azionisti; l’organo di amministrazione, che gestisce e rappresenta la società e normalmente è rappresentato da un amministratore unico o un consiglio di amministrazione; infine vi è un collegio sindacale, che verifica che l’organizzazione, l’amministrazione e l’assetto contabile della società siano adeguati ed esercita anche il controllo contabile.
L’amministrazione è ben separata dai titolari delle quote di capitale. Generalmente gli amministratori, soprattutto nelle S.p.a. di grandi dimensioni, sono soggetti diversi rispetto agli azionisti ed è necessaria la presenza di un organo di controllo, generalmente il collegio sindacale.
La Società a responsabilità limitata
La Società a responsabilità limitata: anche in questo caso i soci sono limitatamente responsabili.
Non ci sono azioni ma il capitale è frazionato in quote: una quota per ogni socio.
Generalmente gli amministratori sono anche i soci. Si presta per enti che, pur operando con capitali ingenti, hanno una ristretta compagine sociale. Generalmente i soci non superano la decina ed ai soci possono nello statuto essere riconosciuti particolari diritti amministrativi e non amministrativi. Il legislatore ha da pochi anni introdotto la possibilità di adottarne una forma semplificata: la società a responsabilità limitata semplificata.
La Società in accomandita per azioni
La Società in accomandita per azioni: ricalca quasi integralmente la disciplina della S.p.a.
La differenza fondamentale consiste nella presenza di soci accomandatari. Come nella società in accomandita semplice, anche in questo caso gli accomandatari rispondono solidamente ed integralmente delle obbligazioni sociali (articolo 2452 del codice civile).
Differenza fra società di persone e società di capitali
Assodato quanto detto in precedenza possiamo ora sintetizzare per sommi capi la differenza fra le due tipologie di società: di perone e di capitali.
Le società di persone sono caratterizzate in primo luogo dalla responsabilità patrimoniale illimitata per i soci, fatte salve le precisazioni e le eccezioni già esposte. Si parla anche di “autonomia patrimoniale imperfetta”, nel senso che la stessa non è completa. Hanno inoltre una compagine sociale “statica” nel senso che ogni modifica relativa alle partecipazioni ed ai soci deve essere approvata all’unanimità. Fatte salve deroghe del contratto sociale l’amministrazione spetta ai soci.
Le società di capitali viceversa, sono caratterizzate per limitare la responsabilità dei propri soci a quanto conferito. Hanno infatti autonomia patrimoniale perfetta. La compagine sociale è dinamica e può essere più numerosa e variegata di quella delle società di persone: i soci possono modificare l’assetto societario in qualsiasi momento e in maniera piuttosto veloce in base ai mutamenti e alle esigenze della realtà economica. Nella S.p.a. in particolare, la circolazione delle azioni è particolarmente agevole e semplice. Si tratta di enti corporativi in cui sono ben delineati i ruoli di amministratori, soci e, ove previsti, organi di controllo (ad esempio il collegio sindacale nelle S.p.a.).
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