Le società di persone sono definite tali in quanto in esse prevale l’elemento soggettivo, rappresentato dai soci, rispetto al capitale.

Una società di persone è l’unione della forza di più persone, i soci fondatori, che vogliono raggiungere un obiettivo comune, quasi sempre corrispondente al lucro.

Caratteristico per questo tipo di società è la stretta relazione dei soci tra di loro. Il motivo è che, nella maggior parte dei casi e in base alla forma giuridica i soci si fanno carico di responsabilità illimitata con il proprio patrimonio personale. Questa è la principale differenza rispetto alle società di capitale.

Le società di persone hanno capacità giuridica, il che significa che sono in grado di avere proprietà e che possono essere chiamate a comparire davanti a un giudice. Tuttavia, diversamente dalle società di capitali, non posseggono personalità giuridica. In parole semplici questo significa che la singola società di persone, da un punto di vista legale, non esiste come entità separata dai suoi soci. Come la denominazione stessa precisa, al centro di tale società vi sono infatti le persone e per questo motivo persone e società non sono mai totalmente separate le une dalle altre. Questo significa che se l’attività va male, il socio che ha una casa intestata rischia di perderla. Ovviamente non si tratta solo della casa, ma anche del conto corrente, della pensione, ecc. E se il socio è in comunione dei beni con il coniuge, i creditori potranno pignorare anche il 50% dei beni di quest’ultimo.

 

I tipi di società di persone.

I tipi di società di persone sono tre:

Società semplice

Società in nome collettivo  

Società in accomandita semplice.

Vediamo, in sintesi, le principali caratteristiche di ciascuna di esse.

 

La società semplice.

La società semplice (s.s.) è la forma più basilare che ci sia tra le società di persone. Dal punto di vista economico, non costituisce un tipo societario particolarmente rilevante, poiché è finalizzata ad un’attività economica non commerciale (ad esempio, agricola, professionale in forma associata, gestione di proprietà mobiliare o immobiliare) mentre, dal punto di vista giuridico, la sua disciplina, che è dettata dagli articoli 2251 – 2290 del Codice civile, si applica anche agli altri tipi di società personali, salvo quanto espressamente disposto dalla normativa specifica (art. 2293 c.c. e 2315 c.c.).

In forza della disposizione contenuta dall’art. 2249 c.c., secondo comma, quello della società semplice è il regime residuale per l’attività societaria non commerciale, a cui si fa riferimento nel caso i contraenti non abbiano deciso di adottare un diverso tipo sociale.

Non è soggetta al fallimento in quanto non può esercitare attività commerciale, requisito richiesto dall’articolo 1, comma 1 della legge fallimentare italiana.

La società semplice è contraddistinta da un’autonomia patrimoniale imperfetta: i creditori possono far valere i propri crediti nei confronti della società e nei confronti dei soci che hanno agito in nome e per conto della società. Salvo patto contrario, rispondono anche tutti gli altri soci (art. 2267 c.c.). I soci, però, nel momento in cui viene loro richiesto il pagamento, possono chiedere ai creditori la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali i creditori possano facilmente soddisfarsi. Tuttavia non esiste un vincolo da parte dei creditori, per cui essi possono anche direttamente aggredire il patrimonio del singolo socio, cosa che nelle società a nome collettivo e nelle società ad accomandita semplice non è possibile.

Il socio nuovo entrante risponde anche per le Obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità del socio (art. 2269 c.c.).

 

La Società in nome collettivo.

La Società in nome collettivo (s.n.c.) è invece la forma più basilare per l’esercizio di un’attività di carattere commerciale.  E’ un tipo di società di persone disciplinato dagli artt. 2291-2312 del codice civile ed agisce sotto una ragione sociale (nome e tipo di società), costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale. Può esercitare sia attività commerciali che attività non commerciali ma il reddito prodotto è comunque da considerarsi reddito d’impresa.

Anche qui siamo in presenza di un’autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto i soci hanno responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, (art. 2291 c.c.) ma i soci sono protetti dal “beneficio di escussione preventiva” previsto dall’art. 2268 c.c., in virtù del quale il creditore sociale, prima di aggredire il patrimonio del socio, deve escutere il patrimonio sociale. Diversamente da una S.S., non è prevista la possibilità di escludere uno o più soci dalle loro responsabilità personali e nel caso in cui sia stato stabilito un patto contrario, volto a sollevare un socio dal pagamento di un debito, questo non ha effetto nei confronti dei terzi.

In ogni caso, i creditori particolari del socio, finché dura la società, non possono chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (art.2305 c.c.).
Le società in nome collettivo possono essere soggette a fallimento (fallimento che riguarda tutti i soci). Per la società in nome collettivo è previsto che, salvo deroga, nessun socio può svolgere, per proprio conto o altrui, un’attività concorrente con quella della società di cui fa parte, né può partecipare in qualità di socio illimitatamente responsabile ad un’altra società concorrente. L’attività in concorrenza potrà essere svolta, quindi, solo se c’è il consenso degli altri soci.

 

La società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice ( S.a.s.) può esercitare sia attività commerciale sia non commerciale e si distingue perché al suo interno esistono due diverse tipologie di soci: gli accomandatari e gli accomandanti. Essa è disciplinata dagli articoli 2313-2324 del codice civile, sul modello della società in nome collettivo, con gli adattamenti resi necessari dalla presenza delle due categorie di soci.

L’accomandante al momento della costituzione della società mette a disposizione una quota di partecipazione direttamente dal proprio patrimonio personale. La legge non stabilisce a quanto debba corrispondere l’ammontare della quota in denaro, che si può decidere di comune accordo con gli altri soci. In caso di insolvenza, l’accomandante risponde solamente nei limiti della propria quota di partecipazione, così che il proprio patrimonio personale non venga messo a rischio, dunque ha una responsabilità giuridica limitata. E’ tuttavia fondamentale che dalla costituzione al momento dell’avvenuta insolvenza abbia realmente versato la quota di partecipazione stabilita (che si può corrispondere sia in denaro che in beni di altra natura). Anche nella fase di liquidazione i soci accomandanti conservano la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali; i creditori che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro diritti nei confronti degli accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione da loro percepita.

Le S.a.s. rappresentano quindi un’eccezione dal momento che normalmente, nelle società di persone, i soci rispondono tutti illimitatamente con il proprio patrimonio personale per gli eventuali debiti contratti e non nei limiti della propria quota di partecipazione.

Chiaramente la posizione di accomandante fornisce il diritto di indicare la via e controllare l’operato degli accomandatari, nonché controllare il bilancio tra profitti e perdite, e l’esattezza dei conti tramite la consultazione dei documenti della società, tuttavia i soci accomandanti, a fronte di questa limitazione di responsabilità, non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari, pena l’assunzione di responsabilità solidale ed illimitata ed il rischio di essere escluso dalla società (divieto di immistione).

Al fianco degli accomandanti è prevista un’altra tipologia di soci, ovvero gli accomandatari, che hanno responsabilità illimitata rispetto ai creditori, ossia rispondono con il patrimonio aziendale e in casi limite con il proprio patrimonio personale. Gli accomandatari si fanno perciò carico di un rischio maggiore al momento della costituzione della S.a.s., avendo il diritto e il dovere di amministrare da soli l’impresa. Gli accomandatari sono infatti i rappresentanti interni ed esterni della società.

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