C’è una pericolosa insidia da evitare nel caso in cui, per disposizione testamentaria, ad un legittimario viene lasciato un legato con lesione della quota di legittima a lui spettante.
In questo articolo ti spiego cosa deve fare l’erede legittimario se al posto della quota di legittima gli viene lasciato un legato di valore inferiore alla quota che gli spetta per legge
I legittimari sono i membri della famiglia del de cuius – ossia di colui della cui eredità si tratta – ai quali la legge riserva una quota del patrimonio del defunto detta quota di legittima o di riserva.
Sono legittimari: il coniuge, i figli e, in assenza di figli, gli ascendenti.
La quota di legittima o di riserva varia in ragione del numero dei legittimari superstiti che concorrono fra loro nella successione del de cuius.
In materia di successioni per causa di morte, si definisce legato la disposizione con cui il testatore assegna singoli beni ad un soggetto da lui indicato.
Se ad un legittimario viene lasciato un legato, egli deve decidere se accettarlo oppure se chiedere di conseguire quanto gli spetta per legge in virtù della sua qualità di erede legittimario.
Per ottenere questo risultato dovrà impugnare le disposizioni testamentarie per lesione di legittima mediante la cosiddetta azione di riduzione che permette di ripristinare le quote spettanti all’erede.
Infatti, ai sensi dell’art. 554 c.c. le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
Ai sensi dell’art. 556 c.c. per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che gli appartenevano, detraendone i debiti.
Giacché l’azione di riduzione si effettua mediante atto di citazione, sarà lo stesso attore a formulare la richiesta di reintegrazione della quota di legittima attraverso l’esposizione della situazione dell’asso ereditario.
Infatti, secondo la giurisprudenza, “il legittimario che propone azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore” (Cass.Civ. n. 13310/2002).
E qui si nasconde l’insidia: se il legittimario che ha subito una lesione di legittima accetta anche solo tacitamente il legato egli non può più esercitare l’azione di riduzione.
Quindi, innanzitutto, il legittimario deve avere cura di compiere una rinuncia espressa del legato.
Chi accetta il legato, ai sensi dell’art. 551 del codice civile, perde altresì il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima a meno che il testatore non gli abbia espressamente attribuito la facoltà di chiedere il supplemento.
Quindi attenzione quando una disposizione testamentaria attribuisce un legato: se si accetta il legato non si può più esercitare l’azione di riduzione
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