La Corte di Cassazione con la recentissima sentenza n. 10816/19 depositata il 18 aprile 2019 ha fatto chiarezza sulla tematica molto dibattuta della risarcibilità delle invalidità permanenti (da lesioni di lieve entità) non strumentalmente accertate.

In particolare, a fronte delle modifiche che il D.l. n. 1 del 2012 ha apportato al codice delle assicurazioni private, molti hanno sostenuto che le lesioni di lieve entità che non fossero suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo non potessero dare luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

Le modifiche consistevano nell’introduzione dei seguenti due commi:

“3-ter. Al comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

3-quater. Il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

 Queste modifiche avevano generato orientamenti tendenti ad escludere il risarcimento del danno delle invalidità permanenti di lieve entità nei casi in cui lo stesso non fosse stato accertato strumentalmente.

In seguito, con l’entrata in vigore della L. 4 agosto 2017, n. 124 (cosiddetto Decreto Concorrenza) venivano abrogati i due commi 3-ter e 3-quater e si riformulava l’art. 139 del cod. ass. in tal modo: “(omissis) In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.

Tale intervento legislativo, diretto a fare chiarezza, ha, a sua volta, generato interpretazioni discordanti sul contenuto del termine “visivo”.

Fatte queste premesse passiamo ad analizzare il caso in esame.

Tizio, dopo aver subito un tamponamento, conveniva in giudizio l’assicurazione del proprietario del mezzo antagonista domandando il risarcimento dei danni subiti sia materiali che da lesioni.  Si costituiva l’assicurazione non contestando la dinamica del sinistro, ma unicamente la sussistenza della lesione al rachide cervicale, deducendo la mancanza di un accertamento clinico strumentale obiettivo ai sensi dell’art. 139 co. 2 del cod. ass.

Il Giudice di Pace di Rimini accoglieva la domanda dell’attore ed il Tribunale, in appello, confermava la sentenza sul punto. Dunque, l’assicurazione impugnava la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione.

La Suprema Corte – con la sentenza n. 10816/19 depositata il 18 aprile 2019 in esame – ha precisato che i commi 3- quater e 3- ter dell’art. 32 del D.L. n. 1 del 2012 sono da leggere in correlazione alla necessità predicata dagli artt. 138 e 139 cod. ass. che il danno biologico sia suscettibile di accertamento medico legale, esplicando entrambe le norme i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina legale.

Inoltre, le modifiche apportate al codice delle assicurazioni non possono essere intese nel senso che la prova della lesione debba essere fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale. Infatti, qualora lo stesso fosse imbrigliato con un vincolo probatorio, ciò porterebbe a limitare il diritto alla salute garantito dalla Costituzione. Al contrario, le modifiche erano unicamente volte a sollecitare gli operatori di giustizia ad un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza delle patologie di modesta entità.

La Corte, pertanto, rigetta tale motivo ricorso dell’assicurazione ritenendo che la sussistenza dell’invalidità permanente non possa essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini.

Ottime notizie per i danneggiati che avranno maggiore facilità a dimostrare il danno da lesioni all’integrità psico-fisica.

 

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