Spesso, a seguito di un sinistro stradale, capita di non sapere come procedere e a quale assicurazione rivolgersi per richiedere il risarcimento dei danni.
Vediamo allora quali sono le procedure di indennizzo da seguire.
Risarcimento indiretto – categoria residuale – art.148 c.d. A. – danni a cose/lesioni gravi alla persona – azione esercitabile dopo 60/90 giorni dalla richiesta all’assicurazione del danneggiante. – termini dimezzati nel caso in cui il modulo sia firmato dai conducenti – richiesta all’assicurazione del danneggiante |
Risarcimento diretto – art.149 c.d. A. – danni alle cose/ al veicolo/ lesioni di lieve entità – solo due veicoli coinvolti – veicoli immatricolati in Italia – non sono coinvolti pedoni, ciclisti o beni immobili – ci deve essere impatto fra i veicoli – solo per veicoli a motore – richiesta alla propria assicurazione – suolo italiano o San Marino o Città del Vaticano |
Procedura di risarcimento diretto
- Quando è ammessa?
Nel caso in cui si rimanga coinvolti in un incidente stradale una delle prime cose da fare è informare la propria assicurazione o la compagnia assicurativa della controparte. Si informa la prima nel caso di risarcimento diretto: la procedura, così come disciplinata dal dpr 254/2006, è ammessa in caso di incidenti che coinvolgono non più di due autovetture responsabili e se non vi sono stati danni alla persona dall’ammontare superiore a 9 punti di invalidità.
Essa si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo, nonché ai danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente e alle lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati (tuttavia il risarcimento di quest’ultimo è regolato dall’art. 141 c.d.A.).
Tali sinistri devono coinvolgere: a) veicoli immatricolati in Italia; b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto ai sensi degli articoli 23 e 24 del codice e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto; inoltre il sinistro deve essersi verificato sul suolo italiano e i soggetti coinvolti devono avere residenza in Italia.
1.1 Come presentare la richiesta di risarcimento diretto e che cosa deve contenere?
La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento.
Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
- a) i nomi degli assicurati;
- b) le targhe dei due veicoli coinvolti;
- c) la denominazione delle rispettive imprese;
- d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
- e) le generalità di eventuali testimoni;
- f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
- g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:
- h) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
- i) l’entità delle lesioni subite;
- l) la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- m) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- n) l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’impresa dell’assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.
1.2 Quali sono i tempi?
Ai sensi dell’art. 145 c.d.a. l’azione per il risarcimento diretto dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
A norma dell’art. 149 c.d.A. l’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.
Se il danneggiato accetta la somma offerta, l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. Se il danneggiato non accetta, l’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde lo stesso la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all’eventuale liquidazione definitiva del danno. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento diretto.
Anche se, a seguito di un recente intervento della Corte di Cassazione, è sempre meglio chiamare tutti nel processo avviato per il risarcimento del danno.
- Il risarcimento indiretto
Nel caso di sinistri con danni a cose o lesioni gravi alla persona si parla di indennizzo indiretto e si provvede a informare l’assicurazione del danneggiante. Per i danni alle cose la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno.
Nel caso di lesioni personali o decesso la richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto e deve contenere l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata dai dati personali del danneggiato riguardanti l’età, il reddito e l’entità delle lesioni subite.
2.1 Quali sono i tempi?
Come da art. 148 c.d.A. entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, nel caso di lesioni materiali, le assicurazioni devono formulare l’offerta di risarcimento o indicarne i motivi per i quali ritengono di non doverlo fare.
Se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro, i tempi si riducono della metà.
In caso di lesioni personali, invece, le Compagnie sono tenute a provvedere entro novanta giorni.
Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui sopra, non può rifiutare gli accertamenti da parte dell’impresa strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose o del danno alla persona. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi.
In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Sempre entro quindici giorni l’impresa corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa corrisponde al danneggiato la somma offerta.
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