Quali tipi di marchi si possono registrare?
Secondo l’art. 7 del codice della proprietà industriale “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni, in particolare le parole, compresi in nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:
- a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e
- b) a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.
Sostanzialmente, dunque, sono registrabili i seguenti tipi di marchi.
Marchio denominativo: è costituito da sole parole. Se il marchio denominativo è complesso, come ad esempio il marchio Coca-Cola, la tutela si deve ritenere estesa a tutti gli elementi distintivi del segno, quindi anche la riproduzione di una sua parte (ad esempio Coca) potrebbe violare i diritti di privativa, soprattutto in caso di marchi forti come quello in esempio. Un esempio di marchio denominativo è “Yahoo”
Marchio figurativo o emblematico: è quello costituito esclusivamente da figure, lettere o numeri. Anche una singola lettera se ha una caratterizzazione grafica particolare che gli doni capacità distintiva (Cass. Civ., Sez. 1, 11.10.2002 n. 14483). Un esempio di marchio figurativo può essere la mela di “Apple” o il numero “46” di Valentino Rossi.
Marchio misto: risulta dalla combinazione di parole e figure. Un esempio di marchio misto è quello del WWF costituito appunto dalla scritta e dal panda.
Marchio di forma: sono detti anche “tridimensionali” e sono i marchi costituiti dalla forma del prodotto o dalla forma della sua confezione. Un esempio di questo tipo è il famoso “Toblerone”, ossia la stecca di cioccolata triangolare sia nella forma del prodotto che in quello della confezione.
Qui abbiamo dei limiti, infatti non possono essere registrati come tali i segni costituiti dalla forma imposta dalla natura del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto”. Ad esempio non sono stati ammessi alla tutela della registrazioni bottiglie senza caratterizzazione tale da essere distintiva, sul presupposto che i liquidi devono necessariamente essere contenuti in involucri e sarebbe stato troppo limitativo ed esclusivo tutelare un involucro senza un forte carattere distintivo, come ad esempio la bottiglietta della Coca-Cola.
Marchio di colore: è ammessa la registrazione di marchi consistenti in combinazione di colori o tonalità cromatiche che conferiscano carattere distintivo al prodotto, identificandolo e distinguendolo dagli altri. La capacità distintiva viene acquisita tramite l’uso del marchio quando nel pubblico viene riconosciuta l’associazione tra prodotto e colore, se si tratta di uno specifico colore.
La registrazione di un colore specifico come marchio, è ammessa solo quando non restringe indebitamente la disponibilità di colori per gli altri soggetti che offrono prodotti o servizi dello stesso genere di quello oggetto della domanda di registrazione.
I colori puri, cioè i colori che non hanno variazioni, non possono essere registrati, salvo casi eccezionali, ossia casi in cui, appunto, vi è un forte riconoscimento dal pubblico. Esempi di questo tipo possono essere il colore “verde” Tiffany o il “rosso” Louboutin.
Marchio di suono: può costituire oggetto di registrazione come marchio anche un particolare suono. La registrazione avviene mediante rappresentazione del suono come melodia su un pentagramma. Ne sono degli esempio il suono di accensione di un “Mec” o quello di un sistema Windows.
Marchio olfattivo: anche gli aromi e gli odori possono essere oggetto di registrazione.
Marchio Patronimico: è possibile registrare come marchio denominativo un segno costituito da un nome anagrafico. L’effetto della registrazione è quello che neppure la persona che porta quel nome può utilizzare il medesimo in settori merceologici identici o affini. Addirittura in casi analoghi la Corte di Cassazione (sentenza Sez. I, 14 marzo 2014 n. 6021) ha spiegato che “il diritto al nome, se non una vera e propria elisione, trova una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, laddove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà dopo, a opera dello stesso creativo che poi l’abbia ceduto ad altri”. Secondo l’art. 8 del codice della proprietà industriale e intellettuale, i nomi notori possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto o con il suo consenso o con il consenso dei soggetti indicati dalla norma.
Ritratti di persone: possono essere oggetto di registrazione (come marchio figurativo) i ritratti delle persone, purché se ne abbia la loro autorizzazione o quella degli eredi (coniuge e figli, in loro mancanza ascendenti o discendenti e in mancanza anche di questi dei parenti entro il quarto grado incluso).
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