Prima di spiegare cosa sono le associazioni è utile chiarire e spiegare che cosa si intende per autonomia patrimoniale, concetto che in tema di associazioni risulta di fondamentale importanza soprattutto in ordine alla responsabilità.
L’autonomia patrimoniale
Le norme stabiliscono un certo grado di separazione, in campo sia economico sia giuridico, tra l’organizzazione e le persone che la rappresentano.
Tale separazione é data dall’autonomia patrimoniale, che puo’ essere PERFETTA o IMPERFETTA.
Si parla di autonomia patrimoniale perfetta quando fra il patrimonio dell’organizzazione e quello delle persone fisiche che ne fanno parte, la amministrano, la rappresentano, vi é completa separazione.
Questo significa, per esempio, che i membri dell’organizzazione non risponderanno in proprio per i debiti da essa contratti, ma a rispondere sarà l’organizzazione stessa.
In caso contrario si parla di autonomia patrimoniale imperfetta.
Cosa sono le associazioni
Le associazioni sono enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi non lucrativi.
I documenti con i quali si da vita al contratto di associazione sono:
1) l’atto costitutivo che ha proprio la funzione di dar vita alla persona giuridica;
2) lo statuto, che è complementare al primo ed ha lo scopo di regolarne l’ordinamento, l’amministrazione e il funzionamento. Sono separati nella funzione ma sono, nella loro materialità, un atto unitario.
Si distinguono in due grandi categorie:
1. Associazioni riconosciute, disciplinate dagli artt. da 14 a 35 c.c.
La caratteristica principale di questo tipo di associazioni è il possesso di personalità giuridica, che la rende un soggetto giuridico a sé stante, diverso ed autonomo rispetto agli associati.
Gode di autonomia patrimoniale perfetta e, quindi, è un centro di imputazione di diritti e obblighi totalmente distinto dagli associati e ha anche piena autonomia patrimoniale. Questo vuol dire che i creditori dell’associazione possono rivalersi solo sul patrimonio di quest’ultima, senza intaccare il patrimonio del presidente o dei membri del consiglio direttivo.
Queste Associazioni, infatti, ottengono, con il riconoscimento, la possibilità di avere la capacità di agire in proprio e quindi di acquisire autonomia patrimoniale pertanto, nel caso in cui l’Associazione abbia contratto obbligazioni, la stessa risponderà esclusivamente con il proprio patrimonio.
Gli associati risponderanno, quindi, delle sole obbligazioni dell’ente nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti e non potranno essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall’associazione dai creditori di quest’ultima
Per ottenere il riconoscimento occorre che:
– l’atto costitutivo abbia forma di atto pubblico;
– abbia un patrimonio sufficiente al raggiungimento dello scopo;
– sia stata fatta istanza alla Prefettura.
2. Associazioni non riconosciute, sono regolate dagli artt. 36 e segg. c.c. e sono associazioni che non hanno chiesto il riconoscimento o che non lo hanno ottenuto.
L’atto da cui nascono gli enti non riconosciuti è un contratto (atto costitutivo), definito “plurilaterale con comunione di scopo”, mediante cui altri associati possono accedere anche in un momento successivo alla costituzione dello stesso.
La costituzione di tale associazione non prevede particolari oneri di forma.
L’atto costitutivo, quindi, potrebbe essere valido anche se fatto con semplice scrittura privata o addirittura oralmente, tuttavia, ogni qualvolta vengano apportati all’associazione beni immobili in proprietà o in godimento ultranovennale o a tempo indeterminato (art. c.c. nn. 1 e 9) è indispensabile la forma scritta.
E’ tuttavia consigliabile l’uso della forma scritta onde evitare possibili problemi se dovessero sussistere contestazioni riguardanti il contenuto dell’accordo. Anche se la legge non lo richiede, la soluzione ancora più tranquillizzante consiste nel farlo per atto notarile, garante per l’autenticità delle firme e per la data delle sottoscrizioni.
Gli elementi su cui devono obbligatoriamente accordare le parti che mirano a costituire un’associazione priva di riconoscimento sono soltanto i seguenti:
lo scopo;
le condizioni per l’ammissione degli associati;
le regole sull’ordinamento interno e l’amministrazione;
la denominazione;
le sede;
il patrimonio.
Le Associazioni non riconosciute hanno autonomia patrimoniale imperfetta, ne consegue che rispondono delle obbligazioni contratte sia con il proprio patrimonio (definito, non a caso, fondo comune), sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell’Associazione.
Il fondo comune è costituito dai contributi degli associati, dai beni acquistati mediante tali contributi e da tutti gli altri beni pervenuti all’associazione. Il fondo comune non può essere diviso sino a quando l’ente è in vita. Finché dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.
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