Ci sono casi in cui chi tampona non ha torto o almeno “non ha tutti i torti”.
La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione è nel senso che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza.
Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, da ultimo, Cass., 18 marzo 2014, n. 6193).
La presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza viene meno, tuttavia, nel caso del tamponamento in danno di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale (vedi Cassazione Civile, 19 dicembre 2006, n. 27134) e che anche nelle ipotesi di collisione da tergo deve essere valutata in modo comparativo la condotta di entrambi i conducenti.
Ne consegue che l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza deve essere calcolato in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli (così Cassazione Civile, 21 agosto 1992, n. 9727), quale potrebbe essere l’immissione improvvisa di un veicolo nel percorso di quello sopraggiungente, ovvero il ritorno imprevedibile in carreggiata di un veicolo fuoriuscito dalla sede stradale.
Tuttavia, spetta al conducente del veicolo che si trova a marciare dietro quello che viene tamponato dare la prova della sussistenza di situazioni quali quelle suddette, idonee ad escludere la presunzione di colpa dell’art. 149 C.d.S. ed a comportare – quanto meno – un concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte dei soggetti in esso coinvolti.
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