Il tamponamento a catena si verifica quando un veicolo urta la parte posteriore di un altro veicolo, coinvolgendo a sua volta gli altri veicoli in fila.
Non sempre risulta chiaro di chi sia la responsabilità in questo particolare tipo di sinistro stradale.
Generalmente si distingue tra i casi in cui il tamponamento avviene fra veicoli fermi o in movimento, da queste due diverse situazioni conseguono responsabilità differenti.
Nel caso in cui gli autoveicoli siano fermi, la giurisprudenza ha ritenuto che la responsabilità sia del conducente dell’ultimo veicolo, ossia di colui che ha originato l’effetto del tamponamento a catena.
A questi quindi vanno dirette le richieste risarcitorie.
Invece, in tema di tamponamento di veicoli in movimento, la Suprema Corte: “ritiene applicabile l’art. 2054 co. II Cod. Civ. con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura a carico di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante” (Cass. sez. III, 29/05/2003, n. 8646).
Il citato articolo 2054 Cod. Civ. al secondo comma stabilisce che nei casi di scontro tra veicoli, fino a prova contraria, si presume che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente alla produzione del sinistro. Dunque, nel caso di colonna di veicoli in movimento, si applica questa presunzione di colpa e in ciascuna coppia di veicoli entrambi i conducenti sono responsabili sulla base del mancato rispetto della distanza di sicurezza sancito dall’art. 149 del Codice della strada. L’unico modo per superare tale presunzione di pari colpa è fornire la prova che il tamponamento è derivato da una causa non imputabile al conducente ma ad un comportamento dell’auto tamponata. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, tale prova liberatoria grava in capo al conducente che ritiene di non essere responsabile (Cass. 21 aprile 2016, n. 8051 e Cass. 09/03/2017 n. 6036).
Alla luce dei succitati principi, resterebbe solo da verificare se la mancata tempestiva frenata del veicolo condotto possa essere stata determinata da cause a lui non imputabili.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza del 31/05/2017 n. 13703 riporta interessanti conclusioni in merito.
La vicenda riguardava un incidente mortale avvenuto a seguito di un tamponamento a catena di veicoli in movimento, dove è deceduto il motociclista che ha originato il tamponamento, in quanto, a seguito dello stesso, è stato travolto da un’altra autovettura che sopravveniva dalla direzione di marcia opposta. Inizialmente, il Tribunale di Modena escludeva qualsiasi responsabilità in capo al conducente dell’autovettura in considerazione dell’imprevedibilità dell’accadimento, tale da condurre alla conclusione che questi non avrebbe potuto comportarsi diversamente, dato che non vi erano le condizioni per una manovra di emergenza. Invece, per quanto riguarda il motociclista e l’autovettura da lui tamponata, la Corte ascriveva a questi il concorso di colpa in quanto il primo non aveva rispettato la distanza di sicurezza e il conducente della seconda aveva compiuto una brusca frenata.
La Corte d’appello di Bologna aveva riformato in modo parziale la decisione di primo grado, ritenendo che la causazione del sinistro fosse da ricondurre unicamente alla condotta del motociclista.
Contro tale decisione veniva fatto ricorso in Cassazione sulla base di due motivi, entrambi giudicati infondati. In particolare, il primo riguardava il fatto che quand’anche il motociclista non avesse rispettato la distanza di sicurezza, l’altro conducente avrebbe dovuto provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale motivo viene ritenuto infondato e si ritiene che l’unico aspetto da verificare sia se la mancata tempestiva frenata della motocicletta possa essere stata determinata da cause non imputabili alla vittima. Tuttavia, questo tipo di accertamento non può essere demandato alla Corte di Cassazione. Inoltre, già in sede di appello si era osservato che: “l’arresto improvviso di un veicolo per le più svariate cause è un evento non eccezionale alla circolazione stradale e deve, quindi, essere previsto e considerato dagli utenti della strada per regolare la propria condotta di guida”.
In quanto al secondo motivo i ricorrenti hanno argomentato che se il conducente dell’autoveicolo proveniente dalla corsia opposta e di fatto causa del decesso della vittima, avesse rispettato la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, avrebbe avuto a sua volta tutto il tempo occorrente per effettuare una manovra di emergenza ed evitare il verificarsi del sinistro.
La Corte ha ritenuto anche tale motivo infondato poiché le argomentazioni apportate dalla corte territoriale in merito a tale evenienza si ritengono di per sé già soddisfacenti. In particolare, essa riteneva assolutamente imprevedibile la situazione in cui si è ritrovato il conducente dell’autovettura per cui, da un momento all’altro, la vittima, sbalzando via dalla sella della propria motocicletta, precipitava proprio di fronte a questi. Rispetto a tale dinamica non si può applicare l’art. 149 del codice della strada poiché la ratio di quest’ultimo è quella di evitare il tamponamento fra veicolo che precedono nella medesima direzione e non di scongiurare l’avvenimento di fatti imprevedibili. In secondo luogo, la corte territoriale aveva argomentato a proposito del nesso causale prospettando la possibilità che la vittima fosse già deceduta a seguito del tamponamento da lei generato. Anche tale ragione appare alla Corte di Cassazione logica e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione; dato che nessuna delle due argomentazioni è stata impugnata, il ricorso va reso inammissibile e astrattamente inidoneo a cassare la sentenza impugnata.
Per concludere, nei casi di tamponamento a catena di veicoli in movimento, a meno di situazioni particolarmente incisive sulla causazione del sinistro, che possano escludere la responsabilità in capo ad un conducente, generalmente si applica l’articolo 2054 cod. civ. comma secondo e la responsabilità è suddivisa tra ciascuna coppia di veicoli.
ordinanza n. 13703 del 31.05.2017
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