Fra gli strumenti messi a disposizione del creditore per la gestione degli insoluti, il pignoramento presso terzi è forse quello che offre maggiori garanzie di soddisfacimento nell’immediato poiché riguarda, fra l’altro, somme o beni non ancora percepiti dal debitore e perciò ancora aggredibili che sono detenuti da terzi o dei quali i terzi sono a loro volta debitori nei confronti del nostro debitore.

 

Ma facciamo un passo indietro.

 

Prima del pignoramento, bisogna munirsi di un titolo esecutivo che può essere ad esempio la cambiale, l’assegno o il decreto ingiuntivo (o altro provvedimento emesso dal Giudice come ad esempio la sentenza) munito di formula esecutiva. Dopodiché, si può procedere alla notifica del precetto, ossia all’intimazione di pagare il debito entro il termine di 10 giorni, alla scadenza dei quali si può procedere con il pignoramento.

 

Riguardo al pignoramento presso terzi, l’art. 543 c.p.c. prevede che esso possa avere ad oggetto sia i crediti del debitore verso terzi sia le cose del debitore che sono in possesso di terzi.

In entrambi i casi, tale procedura non può realizzarsi senza coinvolgere un soggetto terzo al quale si chiede di collaborare, in virtù del fatto che egli è a sua volta debitore del debitore.

Rimanendo pur sempre estraneo all’azione esecutiva, il terzo viene istituito come custode della cosa pignorata sin dal giorno della notificazione dell’atto di pignoramento ed egli non può disporre del bene se non per ordine del giudice; inoltre, a seconda dei casi, deve comparire davanti al giudice dell’esecuzione per fare la cosiddetta “dichiarazione del terzo”, oppure comunicarla al creditore a mezzo raccomandata o via pec, con cui deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

Urge precisare che, a seguito della legge n. 228/2012 che ha modificato l’art. 548 c.p.c., l’inerzia del terzo comporta che in mancanza della dichiarazione vige la cosiddetta regola del silenzio-assenso: se non manda la dichiarazione né si presenta all’udienza appositamente fissata, il credito pignorato si considera non contestato.

 

Quanto al pignoramento dei crediti, generalmente, solo i crediti di denaro sono oggetto del pignoramento.

Per quanto riguarda i crediti verso terzi sono pignorabili gli stipendi, i salari e le indennità dovuti dai privati relative al rapporto di lavoro in misura non superiore al quinto.

Così come si possono pignorare le somme dovute a titolo di pensione o di indennità sempre nella misura di un quinto, ma solo per la parte eccedente alla misura massima dell’assegno sociale, aumentato della metà. Va comunque garantito al pensionato il trattamento minimo che possa assicurargli mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

 

Invece, sono cose del debitore in possesso di terzi, ad esempio, le somme depositate presso una Banca o su libretti postali. L’avvocato può pignorare direttamente le somme versate dal debitore sul proprio conto corrente. Nel caso di persona giuridica il conto sarà pignorabile al 100%, mentre nel caso di persona fisica, qualora il conto sia adibito o meno all’accredito di un reddito da stipendio o pensione, potrà essere pignorato nei limiti della minima sussistenza dell’individuo.

Infine, sono soggette al pignoramento presso terzi anche le quote di partecipazione a società a responsabilità limitata, poiché esse hanno un valore patrimoniale oggettivo, nulla rileva il fallimento della società.

Ma come fa l’avvocato a sapere presso quali banche il debitore ha intestati dei conti correnti?

Se una volta si usava notificare il pignoramento a diverse banche limitrofe alla zona di residenza del debitore, con la speranza di trovarli, adesso la procedura è stata semplificata dall’introduzione dell’art. 492 bis c.p.c.

Quest’ultimo strumento consente al creditore, una volta ottenuta l’autorizzazione del Tribunale, di accedere alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate da cui emergono: la dichiarazione dei redditi, contenente gli eventuali redditi derivanti da rapporti di lavoro; i contratti registrati, come ad esempio le locazioni di immobili; ed i rapporti con le banche e la posta, dai quali si può verificare se il debitore ha dei conti correnti aperti intestati.

La stessa istanza può essere rivolta anche all’Inps, sempre col fine di ricercare i beni da pignorare.

Grazie a queste informazioni è possibile procedere col pignoramento in maniera sia più certa ma anche più celere, evitando che scada il precetto notificato.

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